Indennizzo Diretto
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L’indennizzo diretto consiste in una nuova procedura atta a rendere più agevole il risracimento del danno a seguito di incidente stradale, ma a ben vedere le cose, cosi non è stato.
Il sistema prevede che ogni danneggiato dovrà rivolgersi per ottenere il risarcimento di cui ha diritto non alla compagnia di chi gli ha generato il danno ma direttamente alla propria assicurazione.
Con l’indennizzo diretto le compagnie assicurative di fatto isolano la vittima dell’incidente che viene spinto a rivolgersi alla propria assicurazione senza avvalersi di una consulenza legale e tecnica per ottenere il risarcimento.
E’ infatti obiettivo dichiarato delle compagnie ridurre il costo medio dei sinistri e quale metodo migliore se non ostacolando la comunicazione tra danneggiato e specialista capace di effettuare una quantificazione migliore del danno subito?
Quindi, con l’introduzione dell’indennizzo diretto, a decorrere dal 1 febbraio 2007, nel caso di incidente con altro veicolo e vi siano stati danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona (invalidità permanenti inferiori al 9%), se non si è responsabili o lo si è solo in parte, è previsto che ci si possa rivolgere direttamente al proprio assicuratore che è tenuto a risarcire il tuo danno.
La richiesta di risarcimento, obbligatoria, è bene inviarla all’assicuratore a mediante lettera raccomandata a.r., anche se sono previsti altri mezzi (telegramma, telefax, mail).
L’assicuratore è obbligato a formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se è stato sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
La richiesta di risarcimento deve essere completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge e l’assicuratore è tenuto a fornirti tutta l’assistenza necessaria, ai fini della quantificazione dei danni alle cose ed al veicolo e alla documentazione necessaria. In caso di offerta dell’assicuratore e di accettazione, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.
Se non si raggiunge un accordo con l’assicuratore si potrà agire in giudizio soltanto nei suoi confronti e non anche nei confronti del responsabile del sinistro.