Danno Tanatologico

0 Comments

Le Sezioni Unite ribadiscono la non risarcibilità del danno tanatologico

Con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, Rel. Salmé, le SS.UU. dirimono il contrasto sorto in giurisprudenza (in particolare tra Cass. 1361/2014 ed il precedente costante orientamento) e ritengono la non risarcibilità iure hereditatis del danno dal perdita del bene vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito. Al contrario, ribadiscono la risarcibilità del danno da lesione del bene vita in capo al defunto, con conseguente trasmissibilità mortis causadell’obbligazione risarcitoria agli eredi, qualora la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (sebbene parte della giurisprudenza si riferisca ad un danno biologico terminale, mentre altra ad un danno catastrofale).

L’orientamento negazionista nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni è risalente in giurisprudenza (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925 n. 3475), costantemente affermato (cfr. le cc.dd. sentenze gemelle di San Martino) e financo ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 372 del 1994). Plurime le ragioni a sostegno di questa impostazione, sposata dai giudici nella sentenza in esame.

In primo luogo, è ribadita la primaria esigenza compensativa e consolatoria della responsabilità civile (cfr. Cass.15 aprile 2015 n. 7613, Rel Nazzicone, in Dir. civ. cont., 7 luglio 2015, con nota di SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile), affermandosi l’impossibilità di ricollegare la perdita di un bene ad un soggetto che logicamente con la morte diviene “assente” nel mondo del diritto (con adesione alla tesi del tetraphàrmakon epicureo).

La Corte si preoccupa, poi, di respingere l’argomento secondo cui l’irrisarcibilità di tale danno contrasterebbe con la coscienza sociale. Dopo aver evidenziato il rilievo che essa assume sul piano assiologico, senza comunque costituire criterio assoluto di interpretazione del diritto positivo, i giudici ermellini sottolineano l’inopportunità di procedere ad una liquidazione del danno tanatologico perché finirebbe per “far conseguire più denaro ai congiunti”, già titolari iure proprio del diritto al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale qualora intrattenessero relazioni di tipo familiare giuridicamente apprezzabili con la vittima (cfr. Trib. Rimini 17 giugno 2014, Giud. La Battaglia, in Dir.civ.cont. 18 gennaio 2015), con una duplicazione delle poste di danno. Inoltre il bene vita sarebbe tutelato dall’ordinamento penale, con conseguente applicazione del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 185 c.p. in caso di illecito dannoso che costituisca persino reato.

Anche inconferente, per il Supremo Collegio, la posizione di quanti sostengono il paradosso della risarcibilità del danno biologico da lesioni gravissime e l’irrisarcibilità del danno da illecita privazione della vita, essendo l’assenza di tutela civile compensata dalla sanzione penale.

Infine, le Sezioni Unite escludono che possa procedersi alla risarcibilità del danno tanatologico inteso come danno evento, posto che l’intero sistema della responsabilità civile si caratterizza per la riparazione dei soli danni conseguenza di una condotta civilmente illecita, non potendo questo principio subire eccezioni di sorta.

0

About Studio Legale Casieri

Studio Legale Casieri, i professionisti nel campo dell diritto assicurativo

    You May Also Like

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *

    Studio Legale Casieri Infortunistica Stradale Tel: 06 69368562
    Ci contatti subito per assistenza a info@studiocasieri.it, il nostro Team di legali sarà felice di ricontattarla il prima possibile.
    Inviare