Danni per Mortalità

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Incidenti Stradali: Risarcimento Danni per Mortalità

In caso di incidente stradale mortale, è possibile riconoscere diverse categorie di danno ai fini del risarcimento in favore dei prossimi congiunti conviventi e/o altri soggetti che possono averne diritto.

Categorie di Danno

Le categorie di danno comprendono:

  • i danni iure hereditatis, ovvero quei danni risarcibili in favore dei prossimi congiunti solo se la vittima è deceduta dopo un apprezzabile lasso temporale dall’avvenuto incidente stradale; questa categoria comprende:
    • il danno biologico terminale, ovvero quella serie di menomazioni dell’integrità fisica e psicologica subita dal danneggiato e che si prolunga dall’incidente fino al momento del decesso;
    • il danno catastrofico, che fa riferimento ai danni psichici subiti dal danneggiato anche se di durata limitata (nel caso la morte sopraggiunga dopo breve tempo dall’incidente); è importante in questo caso sottolineare come è possibile il riconoscimento del danno” iure hereditario” se e soltanto se il danneggiato ha avuto modo – anche se per un breve periodo – di rendersi cosciente delle lesioni del danno subito;
  • i danni iure proprio, i quali si configurano come quei danni risarcibili ai congiunti in quanto propriamente danneggiati e non come eredi. Tale categoria comprende:
    • i danni patrimoniali, comprensivi di:
      • danni emergenti, ovvero il complesso di spese sostenute dai congiunti a seguito dell’incidente del decesso;
      • danni da lucro cessante e/o della perdita di flusso finanziario alle entrate familiari;
    • i danni non patrimoniali, comprensivi di:
      • danno biologico, ovvero il complesso di danni permanenti all’integrità psicofisica dei congiunti derivanti dalla perturbazione causata dal decesso;
      • danno morale, riferibile allo sconvolgimento della vita quotidiana subita dai congiunti;
      • danno esistenziale (o di perdita della relazione parentale), che tiene conto, secondo diversi parametri, del danno subito dall’integrità del vincolo familiare.

IURE HEREDITATIS

IURE PROPRIO

PATRIMONIALI

NON PATRIMONIALI

BIOLOGICO TERMINALE

CATASTROFICO

EMERGENTI

LUCRO CESSANTE

BIOLOGICO

MORALE

ESISTENZIALE

La distinzione primaria tra iure ereditati se iure proprio attiene esclusivamente al diritto al risarcimento del danno trasmissibile o meno agli eredi. In estrema sintesi, possiamo dire che sono distinguibili due casi nei quali 1) La morte interviene al momento dell’incidente o subito dopo senza che la vittima abbia coscienza della sua situazione e 2) la morte sopraggiunge dopo un intervallo di tempo, breve o lungo, ma nel quale la vittima abbia potuto avere coscienza del danno e della situazione. La Cass. Sez. Unite Civili, con la sentenza n. 26972/08 si è espressa su questo punto affermando che la liquidazione del danno morale è dovuta nel caso in cui, nonostante sia passato un breve intervallo di tempo tra l’evento e la morte, la persona sia rimasta coscientemente in attesa della fine.

Interessante è anche notare come, recentemente, dottrina e giurisprudenza hanno definito altri interessi rilevanti ex art. 2043 c.c., facendoli confluire nella figura del danno esistenziale e fondando la risarcibilità di tale danno sul disposto, appunto, dell’art. 2043 c.c., in quanto lo svolgimento di attività non remunerative costituisce un interesse dell’individuo tutelato dall’ordinamento e, quindi, un danneggiamento del normale svolgimento di tale attività risulta un ingiusto danno e, come tale, risarcibile.

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